Corte d’Appello di Brescia, sez. lavoro, sentenza n. 529 del 23 gennaio 2015


Descrizione

La Corte d’Appello di Brescia con tale pronuncia ha rigettato l’appello proposto dall’avv. Taormina contro l’ordinanza del Tribunale di Bergamo n. 791 del 6 agosto 2014 che aveva dichiarato il carattere discriminatorio delle affermazioni del noto avvocato italiano che nel corso di una trasmissione radiofonica aveva più volte affermato di non volere persone omosessuali all’interno del proprio studio professionale. Il giudice di secondo grado, dopo aver rigettato il motivo di gravame inerente la mancanza di legittimazione dell’Associazione “Avvocatura per i diritti LGBTI – Rete Lenford” essendo la stessa, senza alcun dubbio, da ricondursi nel novero delle associazioni rappresentative dell’interesse leso di cui all’art. 3 del d.lgs 216/2003 e altri motivi inerenti al rito, ha ritenuto di non poter accogliere nessuna doglianza anche nel merito. Richiamando le sentenze della Corte di Giustizia dell’Unione Europea Feryn NY e Asociatia Accept, la Corte ha stabilito che la volontà di discriminare manifestata pubblicamente dal datore di lavoro integra, ai sensi dell’art 2 d.lgs 216/2003, una fattispecie discriminatoria, senza che questa sia condizionata dalla circostanza che la volontà stessa sia stata eseguita. Ciò dal momento che il pregiudizio per gli aspiranti lavoratori (in questo caso avvocati o praticanti avvocati) può essere anche solo potenziale. Secondo la Corte, inoltre, l’art 2 d.lgs 216/2003 non interferisce con i principi costituzionali e in particolare con l’art 21 Cost. come sostenuto invece dall’appellante. La libertà di manifestazione del pensiero non può spingersi infatti fino a violare altri principi costituzionali tutelati e, in particolare, quelli di cui agli articoli 2, 3, 4 e 35 Cost. che stanno alla base delle norme in materia di discriminazione nell’accesso al lavoro.

Tag
Diritti, Discriminazione, Lavoro
Tipologia di documento
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