Corte di Giustizia delle Comunità Europee (C- 81/12), Asociatia Accept, 25 aprile 2013


Descrizione

Tale pronuncia trae origine dal ricorso effettuato il 3 marzo 2010 da Accept, un’associazione non governativa avente la finalità di promuovere e tutelare i diritti delle persone LGBT in Romania, dinanzi al Consiglio nazionale per la lotta alle discriminazioni («CNCD») nei confronti della squadra di calcio professionistica SC Fotbal Club Steaua Bucure e del 'patron' di tale squadra, il sig. Becali. Quest’ultimo, in un'intervista sull'eventuale trasferimento di un calciatore professionista, aveva dichiarato che mai avrebbe ingaggiato uno sportivo omosessuale e l’FC Steaua non aveva mai preso le distanze da tali dichiarazioni. Adita in via pregiudiziale dalla Corte di Appello di Bucarest che si era trovata a decidere del ricorso del sig. Becali e della FC Steaua avverso la condanna inflittagli dal CNCD, la Corte di Giustizia ha, innanzitutto, affermato che la Direttiva 2000/78/CE sulla parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro è da ritenersi applicabile nel caso di specie, posto che le specificità dell'assunzione dei calciatori professionisti sono irrilevanti, in quanto l’esercizio dell'attività sportiva come attività economica rientra appieno nel diritto dell'Unione europea. Inoltre, non rileva che l’autore delle dichiarazioni disponga della capacità di vincolare o rappresentare giuridicamente la società calcistica in materia di assunzioni se tale persona si presenta ed è percepita, nei mezzi di informazione e nella società, come il principale dirigente di tale società. Riguardo il carattere discriminatorio delle affermazioni, i giudici di Lussemburgo hanno ritenuto che dichiarazioni omofobe come quelle oggetto del giudizio principale possono essere qualificate alla stregua di «fatti sulla base dei quali si può argomentare che sussiste discriminazione», con la conseguenza che spetta ai convenuti l’onere di dimostrare che a simili dichiarazioni non segue una politica discriminatoria in materia di assunzioni. Infine, quanto alle sanzioni previste dall’art. 17 della Direttiva 2000/78, esse devono secondo la Corte essere definite dagli Stati membri e caratterizzate da effettività, proporzionalità e dissuasività, non ritenendo compatibile con un’attuazione corretta ed efficace della Direttiva una sanzione meramente simbolica.

Estremi di pubblicazione

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 171/8

Riferimento a normativa europea esteso

Direttiva 2000/78/CE

Tag
Discriminazione, Lavoro, Sport
Tipologia di documento
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