Queste Linee guida, redatte in conformità con la Convenzione del 1951 relativa allo Status dei rifugiati ed al relativo Protocollo del 1967, sostituiscono il documento di posizione dell’UNHCR del 2000 sulla persecuzione di genere. Innanzitutto, viene dato spazio alla definizione della persecuzione legata al ‘genere’, il quale viene chiaramente distinto dalla nozione di ‘sesso’ e ricondotto «alla relazione tra uomo e donna basata su identità, status, ruoli e responsabilità, costruite e definite socialmente o culturalmente, che vengono assegnate alle persone appartenenti a un sesso o a un altro», evidenziando come tali discriminazioni avvengano più spesso a carico delle donne. Inoltre viene sottolineato che, dal momento che la persecuzione di genere può avere a che fare con la trasgressione di costumi sociali, questa può riguardare anche le discriminazioni nei confronti delle persone omosessuali. Nel documento viene specificato infatti come le questioni di genere possano riguardare in realtà lo status di ciascuna persona LGBT vittima di persecuzione, poiché tale persona «ha rifiutato di aderire a ruoli o aspettative di comportamento socialmente o culturalmente attribuiti al suo sesso». La correlazione fra orientamento sessuale e questioni di genere per ciò che concerne le pratiche discriminatorie viene poi evidenziata da un’ulteriore analogia: «Se in una particolare società l’omosessualità è illegale, l’imposizione di gravi condanne penali per condotta omosessuale possono costituire persecuzione, proprio come avviene nel caso del rifiuto di donne di indossare il velo in alcune società». Un altro punto che nel documento accomuna donne e persone omosessuali, transessuali o travestite risiede nell’appartenenza ad un determinato gruppo sociale, fattore alla luce del quale spesso vengono valutate le domande volte ad ottenere lo status di rifugiato. Sebbene la questione dell’orientamento sessuale non venga affrontata di per sé, ma sia ricompresa nell’ambito delle questioni di genere, questo documento risulta di grande importanza poiché costituisce una fondamentale premessa per le Linee Guida in materia di protezione internazionale sulle domande di riconoscimento dello status di rifugiato fondate sull’orientamento sessuale e/o l’identità di genere.
Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR)
Seconda fase del processo di consultazioni globali sulla protezione internazionale che ha esaminato questo tema nel meeting di esperti tenutosi a San Remo nel settembre 2001.
HCR/GIP/02/01
Fornire una guida interpretativa a livello legale per i destinatari sottocitati.
Governi, professionisti legali, decision-maker e magistratura, personale dell’UNHCR che svolge l’attività di determinazione dello status di rifugiati sul campo.
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