Con la pronuncia n. 4184 del 2012 la Corte di Cassazione afferma l’impossibilità della trascrizione dell’atto di matrimonio omosessuale contratto all’estero in considerazione della sua inidoneità a produrre qualsiasi effetto giuridico nell'ordinamento italiano. Il giudice di legittimità conferma quindi l’intrascrivibilità che la Corte di Appello di Roma e, in primo grado, il Tribunale di Latina avevano stabilito decidendo il ricorso di una coppia omosessuale di Latina che si era unita in matrimonio nei Paesi Bassi e a cui il Sindaco della loro città aveva negato la trascrizione dell’atto per motivi di ordine pubblico.
Malgrado la mancata trascrizione ai registri, questo sentenza segna un passo importante verso il riconoscimento dei diritti delle coppie dello stesso sesso. In tale decisione, infatti, i giudici, pur affermando che la diversità di sesso dei nubendi costituisce un requisito minimo indispensabile per l’esistenza del matrimonio civile come atto giuridicamente rilevante, negano che l’intrascrivibilità discenda dalla contrarietà all’ordine pubblico del matrimonio omosessuale e, richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 138 del 2010, sostengono come nella nozione di formazione sociale di cui all’art. 2 della Costituzione rientri anche l’unione tra persone dello stesso sesso cui spetta il diritto fondamentale di vivere liberamente una condizione di coppia nonché il diritto di chiedere, a tutela di specifiche situazioni e in relazione ad ipotesi particolari, un trattamento omogeneo a quello assicurato dalla legge alla coppia coniugata.
Suprema Corte di Cassazione, sezione I civile, Sentenza 4 novembre 2011 – 15 marzo 2012, n. 4184
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