Legge n. 183 del 4 novembre 2010 e direttiva attuativa del 4 marzo 2011. Istituzione dei Comitati Unici di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni


Descrizione

La legge 183/2010 (c.d. Collegato Lavoro) all’art. 21 prevede che le pubbliche amministrazioni costituiscano al loro interno un Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, il cui acronimo è "C.U.G.". I C.U.G. sostituiscono i Comitati Pari Opportunità e i Comitati paritetici per il fenomeno del mobbing (previsti da contrattazione collettiva). La legge 183 modifica l’art. 7 del D.lgs 165/2001 ampliando le forme di tutela previste dalla precedente normativa: dalla parità di genere nell’accesso e nel trattamento di lavoro, all’assenza di ogni forma di discriminazione relativa a genere, età, orientamento sessuale, razza ed origine etnica, convinzioni religiose e personali, disabilità (i fattori determinati dalle Direttive 2000/43/CE e 2000/78/CE). Con la legge 183 le pubbliche amministrazioni si impegnano a garantire un ambiente di lavoro improntato al benessere organizzativo, a rimuovere e contrastare ogni forma di violenza morale, psicologica o sessuale ed ogni discriminazione. L’eliminazione della discriminazione per orientamento sessuale e identità di genere, come ogni altra forma di discriminazione, richiede una adeguata attività di sensibilizzazione e interventi di carattere culturale all’interno dei luoghi di lavoro. Per rendere effettive ed uniformare le attività dei C.U.G. la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha emanato, con Direttiva del 4 marzo 2011, le Linee guida sul funzionamento dei Comitati Unici di Garanzia. Le Linee guida indicano, a titolo esemplificativo, una serie di compiti di competenza del C.U.G., distinguendo tra “propositivi”, “consultivi” e di “verifica”. Le Linee guida richiamano inoltre, tra i suoi compiti, l’attenzione allo stress lavoro correlato e ai rischi legati all'appartenenza di genere. Il C.U.G. ha composizione paritetica ed è formato da rappresentanti dell’amministrazione e da rappresentanti delle organizzazioni sindacali firmatarie di contratto. Esso opera in stretto raccordo con il vertice amministrativo dell’ente di appartenenza ed ha una posizione autonoma all’interno dell’ente.

Estremi di pubblicazione

G.U. n.262 del 9-11-2010 - Suppl. Ordinario n. 243

Tag
Discriminazione, Lavoro, Politiche locali LGBT
Tipologia di documento
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