La direttiva, richiamando la precedente legislazione internazionale in materia a partire dalla Convenzione di Ginevra del 1951, intende implementare una politica europea comune circa il settore dell’asilo. Di particolare rilevanza risulta l’Articolo 10, comma 1/d, poiché l’orientamento sessuale viene esplicitamente richiamato nel novero dei motivi di persecuzione causa appartenenza ad un determinato gruppo di individui con caratteristiche comuni: «In funzione delle circostanze nel paese d'origine, un particolare gruppo sociale può includere un gruppo fondato sulla caratteristica comune dell'orientamento sessuale». Tuttavia, viene sottolineato che «L'interpretazione dell'espressione «orientamento sessuale» non può includere atti classificati come penali dal diritto interno degli Stati membri». Riguardo la disciplina dei casi concernenti persone transessuali o transgender, tuttavia, tale direttiva non fornisce indicazioni esaustive, se non la considerazione che, nella valutazione delle richieste di protezione internazionale, «possono valere considerazioni di genere, sebbene non costituiscano di per se stesse una presunzione di applicabilità del presente articolo». A tal proposito, la successiva rifusione di tale documento (Direttiva 2011/95/CE) affronterà le questioni LGBT in maniera maggiormente dettagliata. La Direttiva 2004/83 è stata recepita nell'ordinamento italiano tramite il d.lgs. n. 251 del 19 novembre 2007.
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 30.9.2004 L 304/12
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