Unioni civili e disciplina delle convivenze: approvata la legge

Approvato in via definitiva l’11 maggio 2016 il disegno di legge “Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze”.

La legge (L. 20 maggio 2016 n. 76), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 21 maggio 2016, introduce nel nostro ordinamento l’istituto dell’unione civile tra persone dello stesso sesso quale specifica formazione sociale ai sensi degli articoli 2 e 3 della Costituzione e disciplina le convivenze di fatto. Entra in vigore il 5 giugno 2016.

Questi, in sintesi, gli aspetti principali.

Unioni civili

Un’unione civile tra due persone maggiorenni dello stesso sesso si costituisce mediante dichiarazione di fronte all’ufficiale di stato civileed alla presenza di due testimoni. L’atto è registrato nell’archivio dello stato civile. Le parti possono stabilire, dichiarandolo all’ufficiale dello Stato Civile, di assumere un cognome comune, scegliendo tra i loro cognomi o di anteporre o posporre al cognome comune il proprio.

Diritti e Doveri

Con la costituzione dell’unione civile le parti acquistano gli stessi diritti e doveri. In particolare  da essa discendono:

  • l’obbligo di assistenza morale e materiale;
  • l’obbligo di coabitazione;
  • l’obbligo di contribuzione economica in relazione alle proprie capacità di lavoro professionale o casalingo;
  • l’obbligo di definizione di comune accordo dell’indirizzo della vita familiare e della residenza.

Regime patrimoniale

Il regime patrimoniale, in mancanza di diversa convenzione tra le parti, è la comunione dei beni. Alle convenzioni patrimoniali si applicano le norme del codice civile.

Diritto successorio

Riguardo alla successione, alle unioni civili si applica parte della disciplina contenuta nel libro secondo del codice civile.

Impedimento o nullità

L’unione civile è impedita dal precedente vincolo matrimoniale o di unione civile, dall’interdizione, dalla sussistenza dei rapporti di parentela, affinità o adozione tra le parti, dalla condanna di una delle parti per omicidio tentato o consumato nei confronti del coniuge o di chi sia unito civilmente con l’altra parte dell’unione civile. È prevista la disciplina dei casi di nullità delle unioni civili.

Scioglimento dell’unione

L’unione civile si scioglie con manifestazione congiunta o disgiunta dinanzi all’ufficiale dello Stato Civile e si applicano alcune norme previste per il divorzio, ad esclusione dell’istituto della separazione.

Delega al Governo

Prevista una delega al Governo per l’emanazione di uno o più decreti legislativi al fine di adeguare alla nuova legge le disposizioni dell’ordinamento dello Stato Civile in materia di iscrizioni, trascrizioni e annotazioni, nonché al fine di coordinare ed adeguare le norme del diritto interno e quelle del diritto internazionale.

Contenuto non disponibile

Per visualizzare questo contenuto devi accettare i cookies cliccando sul pulsante "Accetto".

Per maggior approfondimenti www.governo.it

Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Pin on PinterestEmail this to someonePrint this page

Questo sito utilizza cookies tecnici e di terze parti. Se non accetti i cookies alcuni contenuti potrebbero non essere visibili. Maggiori informazioni

Questo sito utilizza i cookie per fonire la migliore esperienza di navigazione possibile. Continuando a utilizzare questo sito senza modificare le impostazioni dei cookie o clicchi su "Accetta" permetti al loro utilizzo.

Chiudi