Tribunale Torino, sez. III penale, sentenza del 14 luglio 2014


Descrizione

Il Tribunale di Torino, in funzione di giudice penale di appello, ha confermato la sentenza di condanna di primo grado con cui il Giudice di Pace aveva affermato la responsabilità penale dell’imputato in ordine ai reati di lesioni personali ex art. 582 c.p., minaccia ex. art. 612 c.p. e ingiuria ex art. 594 c.p. La vicenda processuale trae origine da una serie di fatti accaduti in ambito lavorativo che avevano visto l’imputato provocare lesioni ad un collega omosessuale contestualmente minacciato e apostrofato con parole lesive della sua dignità e onorabilità relative al suo orientamento sessuale. Secondo il giudice, le espressioni usate dall'imputato sono penalmente rilevanti ed integrano il delitto di ingiuria anche se il soggetto a cui è rivolta l'espressione è effettivamente omosessuale. Ricorda inoltre il Tribunale come ai fini della configurabilità del reato di ingiuria non sia richiesta la sussistenza dell'animus iniurandi, essendo sufficiente il dolo generico che può anche assumere la forma del dolo eventuale, in quanto basta che l'agente faccia uso di espressioni o parole socialmente interpretabili come offensive, cioè utilizzate in base al significato che esse vengono oggettivamente ad assumere, senza un diretto riferimento alle intenzioni dell'agente.

Tag
Diritti, Discriminazione, Omofobia e transfobia
Tipologia di documento
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