Tribunale per i minorenni di Palermo, decreto del 4 dicembre 2013


Descrizione

Con questa ordinanza il Tribunale di Palermo affida un minore ad una coppia non unita in matrimonio e formata da persone dello stesso sesso. Il caso si apre in seguito alla constatazione delle disagiate condizioni familiari in cui il minore e i suoi fratelli si trovano. A ciò si aggiungono i comportamenti pericolosi del padre, nei confronti del quale si è posto in atto un provvedimento di decadenza dalla potestà genitoriale con divieto di contatti coi figli. Data l’estrema problematicità dei rapporti e la difficile storia familiare, la madre acconsente all’affido extrafamiliare. Affidati i fratelli, ciascuno ad una coppia di coniugi, anche per il ragazzo, dopo il collocamento in Comunità, è stata autorizzata la permanenza presso una coppia. La questione che si è posta, in questa caso, è stata quella di verificare se nell’ordinamento ci fossero le possibilità di affido, in quanto la coppia disposta a prendersi cura del ragazzo è omosessuale e non unita in matrimonio. Nell’istituto dell’affido eterofamiliare, non vi è nessun esplicito richiamo al matrimonio, dunque ciò non toglie che, accertata la presenta di una situazione idonea, gli affidatari possano essere anche due adulti non uniti dal vincolo coniugale. Non essendoci inoltre, nella normativa nazionale, precise disposizioni riguardo l’orientamento sessuale, il fatto che le persone della coppia siano dello stesso sesso non può considerarsi un ostacolo all’affido, come ha sottolineato anche la Corte di Cassazione. È importante evidenziare che nell’ordinanza si afferma che «quello di “famiglia” non è un concetto cristallizzato, ma va adeguato all’evoluzione della società e dei costumi, e che, sul piano strettamente normativo, esso va rapportato a diversi parametri, quali quello costituzionale e quello sovranazionale, oltre che alle leggi nazionali». Il Tribunale, inoltre, considera che un tipo di affido di questo tipo possa attivare dinamiche diverse se il minore viene inserito in tenera età, rispetto all’inserimento in età vicina alla maturità, quando la personalità è ben strutturata. In questa precisa situazione il ragazzo, al quale è stata data completa fiducia per l’età e la maturità, ha mostrato grande entusiasmo alla richiesta di affido da parte della coppia «il cui orientamento sessuale gli è noto da sempre e risulta non svolgere alcuna significativa incidenza sul legame instaurato con gli stessi». La coppia si è mostrata sensibile alla storia del ragazzo, aperta ad accoglierlo ed in grado di garantirgli una crescita sana e sicura. Tutto ciò ha dunque indotto il Tribunale ad affermare che ci sono tutte le condizioni per formalizzare l’affidamento.

Estremi di pubblicazione

Tribunale per i minorenni di Palermo, con il decreto del 4 dicembre 2013

Tag
Diritti, Famiglie plurali, Orientamento sessuale
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Tipologia di documento
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