In seguito alla richiesta di rettificazione degli atti di stato civile, nella parte relativa al sesso, da parte di una persona transessuale male to female non sottopostasi ad intervento chirurgico di riattribuzione del sesso, venne chiamato a pronunciarsi il Tribunale di Rovereto. La richiedente adduceva di non aver contratto regolare matrimonio, di non avere figli, di avere maturato un’identità di genere femminile e di avere intrapreso un percorso endocrinologico al fine di modificare i propri caratteri sessuali secondari, sostenendo di avere diritto alla modifica dei dati anagrafici anche in assenza di un intervento volto a riprodurre un’anatomia femminile. Il Tribunale accolse la richiesta, sentenziando che ai fini della conclusione del percorso di modifica del sesso anagrafico, in caso di transessualismo, il trattamento medico chirurgico di riassegnazione dei caratteri sessuali è necessario soltanto qualora sia funzionale ad assicurare alla persona transessuale uno stabile equilibrio psicofisico e dunque nel caso in cui la discrepanza tra psicosessualità e sesso anatomico determini nel soggetto un atteggiamento conflittuale di rifiuto nei confronti dei propri organi genitali. Se, al contrario, non sia presente tale conflittualità, l’intervento chirurgico per consentire la rettifica dell’atto di nascita e dunque la modifica anagrafica non è da ritenersi necessario.
SENT. 194/13
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