Il provvedimento costituisce uno dei primi casi in Italia in cui i giudici si sono trovati ad affrontare la questione del mantenimento dei rapporti di fatto tra i minori concepiti nell’ambito di un progetto procreativo di una coppia dello stesso sesso e il partner del genitore biologico che abbia fin dalla nascita svolto il ruolo di genitore sociale, ma con il quale i bambini non abbiano alcun rapporto giuridico. Un altro elemento di interesse della pronuncia è l’escamotage processuale cui si ricorre per raggiungere l’obiettivo di garantire la frequentazione tra la madre sociale e i bimbi. La domanda per la tutela dei rapporti di fatto era infatti stata presentata dalla comamma che però non avendo alcun rapporto giuridico con i minori non aveva neanche la legittimazione processuale (cioè il potere di presentare al giudice la domanda). Da qui la decisione del pubblico ministero (che però in questa materia avrebbe unicamente poteri di intervento e non di presentare ricorso al giudice) di aderire alle richieste della donna, nell’interesse dei minori.
Proc. civ. n. 1786/2014
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