Tribunale di Messina, sezione I civile, sentenza del 4 novembre 2014


Descrizione

Il caso prende origine dalla richiesta, da parte di una studentessa transessuale MTF, di ottenere la rettificazione dell’attribuzione di sesso nei registri di stato civile da maschile a femminile, seppure in assenza di un «intervento demolitorio-ricostruttivo degli organi genitali», poiché secondo la richiedente «sarebbe risultato inopportuno e rischioso rispetto al raggiungimento dell’equilibrio nella sua vita sessuoaffettiva». La ragazza, in ogni caso, si era sottoposta a terapia ormonale femminilizzante. Nella sentenza, la disciplina in materia viene definita «fumosa e generica», citando sia la legge n. 164 del 1982, la quale apparentemente subordina la rettificazione anagrafica all’intervento chirurgico di riattribuzione del sesso, ma anche il Dlgs 150/2011, secondo il quale la necessità di sottoporsi ad intervento chirurgico per la modifica del sesso anagrafico spetta esclusivamente al parere del giudice, che deve effettuare una valutazione «in ragione della necessità dell’intervento ai fini dell'adeguamento dei caratteri sessuali». Evidenziando però come il transessualismo risulti un fenomeno costituito da una importante componente psicologica, e non sia pertanto riconducibile esclusivamente ad una questione di morfologia degli organi genitali, nella sentenza viene altresì sottolineato che ai sensi della legge, per «intervenuta modificazione dei caratteri sessuali» si può considerare valida anche una modifica, a seguito di terapia ormonale, dei caratteri secondari. La Corte, inoltre, ricorda che «con l’ausilio delle terapie ormonali e della chirurgia estetica, la fissazione della propria identità di genere spesso prescinde temporaneamente o definitivamente dalla modificazione chirurgica dei caratteri sessuali primari e si è spesso utilizzato il termine “transgenderismo”, per distinguere tale fenomeno dal “transessualismo” tradizionale». Oltre a ciò, viene fatto esplicito riferimento all’Art. 2 Cost. che tutela il diritto all’identità personale, nel cui novero, secondo la Corte Costituzionale (Corte Cost. 24.05.1985 n. 161), rientra a pieno titolo anche l’identità sessuale. Pertanto, citando anche la normativa europea circa la discriminazione verso le persone transessuali, il Tribunale ordina la rettificazione dell’attribuzione di sesso da maschile a femminile, nonché la variazione del prenome anagrafico.

Estremi di pubblicazione

Causa iscritta al n. 2649 del Registro Generale Contenzioso 2014

Tag
Diritti, Identità di genere, Salute e benessere
Tipologia di documento
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