La sentenza ha decretato che la rettifica anagrafica è possibile anche per chi non abbia intrapreso un intervento chirurgico totalmente demolitorio degli organi genitali esterni. Infatti, la legge 164 del 1982 non contiene alcuna precisa prescrizione circa l’oggetto dell’intervento medico-chirurgico, se cioè debba essere necessariamente sui caratteri sessuali primari o sia bastevole la modifica di quelli secondari. Pure a fronte di una frammentazione giurisprudenziale, circa l’interpretazione dell’espressione legislativa per cui l’intervento deve essere autorizzato in via preventiva solo quando necessario, deve ritenersi che il trattamento chirurgico è necessario nella misura in cui occorre assicurare all’interessato uno stabile equilibrio psicofisico, qualora la discrepanza tra psicosessualità e sesso anatomico determini nella persona interessata un atteggiamento conflittuale di rifiuto nei confronti dei propri organi genitali, mentre nei casi in cui non si riscontri tale conflittualità non si deve ritenere necessario l’intervento chirurgico per consentire la rettifica dei dati anagrafici. Infatti, nel bilanciamento fra gli interessi in gioco deve avere necessaria prevalenza il diritto alla salute e all'identità della persona.
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