Questa ordinanza trae origine da una richiesta di modifica degli accordi di separazione consensuale tra una donna e il suo ex coniuge, separatisi in ragione all’orientamento omosessuale dell’uomo. La richiesta delle parti è quella di modificare l’affidamento della figlia, ancora minorenne, da condiviso a esclusivo. Le motivazioni sollevate dalla madre risiedevano nell’influenza che la convivenza dell’ex marito con un uomo avrebbe esercitato nella vita della figlia. Il Tribunale di Genova osserva che, in realtà, la donna fosse a conoscenza della convivenza dell’ex coniuge con un altro uomo, già all’epoca della separazione e sottolinea inoltre che “la minore ha accettato in modo tranquillo e positivo l’orientamento omosessuale del padre, senza particolari problemi e pregiudizi” e parla del padre come un uomo premuroso e su cui poter sempre contare. Per questi motivi, il Collegio, conferma le decisioni prese in sede di separazione consensuale e rifiuta entrambe le richieste di affidamento esclusivo. L’importanza di questo provvedimento sta nel fatto che l’omosessualità del genitore, nonché la convivenza con una persona dello stesso sesso, è irrilevante nel determinare l’affidamento dei minori. L’episodio dunque è un’ importante tappa verso l’affermazione della parità nel trattamento dei figli, considerando che la società si compone di modelli familiari differenti. Se la famiglia originaria si disgrega e si ricompone poi in una famiglia eterosessuale o omosessuale, ciò non incide sulla crescita del minore, sulla possibilità di essere educato in maniera serena
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