Il Tribunale di Firenze, chiamato a esprimersi sull’opportunità eventuale che un padre facesse coming out rivelando il proprio orientamento sessuale ai figli in età pre-adolescenziale, ritenne che la condizione di omosessualità del padre non esponesse di per sé la prole ad alcun pregiudizio. Poiché l’adolescenza rappresenta la fase meno opportuna per la rivelazione dell’omosessualità del genitore, il Tribunale valutò che fosse necessario procedere al disvelamento dell’omosessualità del padre già in età preadolescenziale, recependo i suggerimenti del CTU (consulente tecnico d’ufficio) relativi ai tempi ed alle modalità di svelamento e disponendo al contempo un intervento di counselling e mediazione e non ritenne necessario il preventivo consenso dell’altro genitore per la frequentazione del padre e del compagno di questi, con il necessario limite della volontà dei bambini di frequentare o non frequentare il compagno del padre e con il divieto di esporre i minori a legami affettivi promiscui o instabili.
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