Sentenza X e altri contro Austria, del 19 febbraio 2013


Descrizione

Con questa sentenza la Corte europea dei diritti dell’uomo (Corte EDU) ha condannato l’Austria in relazione al caso “X e altri”, riscontrando una violazione dell’art. 14 (divieto di discriminazione), letto congiuntamente all’art. 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare), della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU). La questione è nata dal ricorso presentato da due donne legate da una relazione di fatto, che si erano viste rifiutata la possibilità di adozione, detta “coparentale”, del figlio minore di una delle due, da parte della compagna. La legislazione austriaca non consente l’adozione del figlio del proprio compagno da parte del partner di una coppia omosessuale, pur riconoscendola possibile nel caso di una coppia eterosessuale non sposata. Il Governo austriaco ha giustificato tale disposizione al fine di preservare una nozione di “genitori” che si riferisce a due persone di sesso opposto, ritenuta necessaria per proteggere le condizioni di una famiglia biologica, e dunque “tradizionale”, e tutelare l’interesse del bambino nel mantenere il contatto con genitori di sesso differente. Le due ricorrenti hanno però affermato che le famiglie nate da una relazione omosessuale esistono “di fatto”, ma ad esse non vengono assegnati riconoscimento giuridico e relative tutele. Le due donne, in particolare, hanno evidenziato che non si poteva attribuire una giustificazione ragionevole ed oggettiva nell’impedire l’adozione del figlio del proprio partner ad una coppia omosessuale non unita in matrimonio e consentirlo ad una coppia eterosessuale, anch’essa non sposata. La Corte ha giudicato discriminatoria tale differenza di trattamento, ritenendo che il Governo austriaco non avesse provato che il benessere del bambino sarebbe stato leso nel caso si fosse trovato ad avere due "madri" e che queste non sarebbero state in grado di svolgere una funzione genitoriale. La differenza di trattamento tra le due donne e una coppia eterosessuale non sposata risultava, pertanto, basata sull’orientamento sessuale e rappresentava quindi una forma di discriminazione nella vita familiare delle ricorrenti. Questa sentenza è stata considerata come un importante passo avanti nel riconoscimento alle coppie omosessuali degli stessi diritti delle coppie eterosessuali.

Tipologia di documento
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