La Regione Liguria, sull’esempio di quanto fatto dalla Regione Toscana (Legge Regionale 63/2004), attraverso questa legge si impegna ad adottare politiche volte a permettere ad ogni persona “la libera espressione e manifestazione del proprio orientamento sessuale e della propria identità di genere”, garantendo sia il diritto all’autodeterminazione sia “l’accesso a parità di condizioni agli interventi e ai servizi compresi nella potestà legislativa regionale”. Gli ambiti di competenza della legge riguardano, quindi, l’istruzione, la cultura professionale e dell’imprenditorialità, la responsabilità sociale delle imprese, la formazione del personale, la diffusione delle informazioni, l’accesso ai servizi pubblici e privati, la salute, le prestazioni sanitarie e le politiche sociali, i compiti delle Aziende sanitarie locali, le disposizioni in materia di Comitato regionale per le comunicazioni, l’estensione delle competenze dell’Ufficio del Difensore Civico, la promozione di eventi culturali. Per ognuna di queste aree vengono indicati i principi e le misure a cui attenersi per garantire l’effettiva parità di accesso e trattamento nei confronti delle persone LGBT da parte dei servizi regionali.
Legge Regionale 10 novembre 2009, n. 52 Norme contro le discriminazioni determinate dall’orientamento sessuale o dall’identità di genere.
Bollettino Ufficiale della Regione Liguria, n. 20 del 11 novembre 2009
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