Gender Identity, Gender Expression and Sex Characteristics Act (GIGESC). Legge di Malta


Descrizione

La legge, denominata “An Act for the recognition and registration of the gender of a person and to regulate the effects of such a change, as well as the recognition and protection of the sex characteristics of a person”, costituisce una pietra miliare a livello europeo per ciò che concerne il riconoscimento pubblico dell’identità di genere della persona.

In tale provvedimento si prevede che ciascun individuo abbia il diritto, se lo desidera, a vedere riconosciuta la propria identità di genere anche sui documenti ufficiali fornendo una semplice dichiarazione, senza necessità di addurre prove di procedure chirurgiche, terapie ormonali o trattamenti medici o psicologici. Oltre a ciò, si sottolinea come tale riconoscimento, annotato in un apposito registro (“Gender Register”) non consultabile pubblicamente, non vada a colpire in alcun modo i diritti e i doveri relativi ai legami matrimoniali o genitoriali. Anche l’atto di nascita potrà essere modificato, con una notazione che attesti l’avvenuta rettifica. Viene poi riconosciuto il valore della privacy, indicando le pene per chiunque divulghi informazioni sensibili relative al Registro di Genere, e vengono ulteriormente ribaditi il principio antidiscriminatorio e delle pari opportunità.

Vi sono importanti novità anche per ciò che concerne l’identità di genere dei minori, per i quali la richiesta di modifica potrà essere presentata da parte degli esercitanti la patria potestà o del tutore. Tale richiesta dovrà essere valutata dal tribunale tenendo conto in primo luogo degli interessi del minore, ed anche, in virtù dell’età e della consapevolezza dello stesso, della sua opinione.

Ribadendo anche il diritto all’integrità e all’autonomia fisica, si esplicita l’illiceità, per medici o altri professionisti, di condurre qualsiasi operazione chirurgica di riassegnazione del sesso o altri interventi relativi alle caratteristiche sessuali su minorenni, se tale intervento può essere rimandato fino a che il destinatario del trattamento non raggiunga l’età del consenso, e in ogni caso mai senza il consenso della persona interessata.

A ciò si aggiunge che i servizi sanitari devono fornire il proprio sostegno a coloro che necessitano di consulenza in materia di sesso o genere, ed anche che i protocolli clinici di trattamento devono essere integrati da una apposita commissione, che li adegui alle linee guida più aggiornate.

Tipologia di documento
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