Direttiva 2003/86/CE del Consiglio dell'UE del 22 settembre 2003 relativa al diritto al ricongiungimento familiare e d. lgs. 5/2007


Descrizione

Tale direttiva intende chiarire alcuni aspetti legati al ricongiungimento familiare per i cittadini di paesi terzi, con effetti importanti per i partner non coniugati e quindi anche per molte coppie di persone dello stesso sesso. Innanzitutto, nelle considerazioni iniziali viene specificato che «Gli Stati membri attuano le disposizioni della presente direttiva senza operare discriminazioni fondate su sesso, razza, colore della pelle, origine etnica o sociale, caratteristiche genetiche, lingua, religione e convinzioni personali, opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, appartenenza a una minoranza nazionale, censo, nascita, disabilità, età o tendenze sessuali». Sebbene quest’ultima risulti un’espressione terminologica oggi desueta, si tratta comunque di un passo importante nel riconoscimento della comunità LGBT in ambito di diritto comunitario. Entrando nel merito della questione, la direttiva rimanda agli Stati membri la facoltà di autorizzare la riunificazione familiare con «partners non coniugati o la cui relazione sia registrata», seppure gli Stati che non riconoscono determinati tipi di legami familiari non siano vincolati a fornirla. Inoltre, gli Stati membri possono autorizzare l’ingresso e il soggiorno «del partner non coniugato cittadino di un paese terzo che abbia una relazione stabile duratura debitamente comprovata con il soggiornante, o del cittadino di un paese terzo legato al soggiornante da una relazione formalmente registrata» e «possono decidere, relativamente al ricongiungimento familiare, di riservare ai partner legati da una relazione formalmente registrata lo stesso trattamento previsto per i coniugi». Ciò detto, si evidenzia che al momento di concedere l’autorizzazione viene chiesto conto del legame che unisce una coppia non legata da vincolo matrimoniale, poiché «Nell'esaminare una domanda concernente il partner non coniugato del soggiornante, gli Stati membri tengono conto, per stabilire se effettivamente esista un vincolo familiare, di elementi quali un figlio comune, una precedente coabitazione, la registrazione formale della relazione e altri elementi di prova affidabili». Sono altresì previste concessioni di permessi di soggiorno autonomo indipendente da quello del soggiornante anche al partner non coniugato, trascorso un certo limite di tempo (cinque anni). Lo Stato italiano ha attuato la presente direttiva tramite il Decreto legislativo 5/07, senza tuttavia ampliare la categoria degli aventi diritto, che rimangono vincolati ad un legame coniugale o di parentela, poiché non provvisto di una regolamentazione delle unioni non matrimoniali.

Estremi di pubblicazione

Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, L 251/12, 3.10.2003

Tag
Diritti, Identità e culture, Migrazioni e mobilità
Tipologia di documento
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