Con tale sentenza la Corte di Cassazione ha sottolineato come l'uso del termine ‘gay’ avesse acquistato, nel caso sottoposto al suo esame, una connotazione offensiva in ragione del suo chiaro intento denigratorio, così integrando il reato di ingiuria. La Suprema Corte dichiara quindi inammissibile il ricorso contro la pronuncia del Tribunale di Ancona che, in sede di appello, aveva confermato la condanna di primo grado inflitta a colui che in una missiva aveva offeso un uomo specificando il fatto che questi fosse ‘gay’, facendo riferimento ad una vacanza che il destinatario della lettera aveva fatto in montagna con un marinaio e con l’altresì esplicito riferimento dell’allontanamento dello stesso da un club sportivo frequentato da ragazzini.
Questo sito utilizza cookies tecnici e di terze parti. Se non accetti i cookies alcuni contenuti potrebbero non essere visibili. Maggiori informazioni
Questo sito utilizza i cookie per fonire la migliore esperienza di navigazione possibile. Continuando a utilizzare questo sito senza modificare le impostazioni dei cookie o clicchi su "Accetta" permetti al loro utilizzo.