Corte di Appello di Bologna, prima sezione civile, sentenza del 22 febbraio 2013


Descrizione

La richiedente, persona transessuale male to female non sottopostasi ad intervento chirurgico di riattribuzione del sesso (per timore di conseguenze cliniche e perché sosteneva di aver già trovato un’armonia con il proprio corpo), si vedeva rigettare, dal Tribunale di Piacenza, la rettificazione del sesso negli atti di stato civile. Interpellata dunque la Corte d’Appello di Bologna, ai sensi dell’art. 1, primo comma, della legge 14.04.1982, n. 164, essa sentenziava che è da escludere la possibilità di concludere il percorso di rettifica di attribuzione di sesso senza la modifica dei caratteri sessuali primari della persona. Subordinare il diritto di scegliere la propria identità sessuale alla modifica dei caratteri sessuali primari non si pone dunque in contrasto con le tutele e le garanzie previste nella Costituzione e nella Convenzione europea dei diritti umani.

Estremi di pubblicazione

Sentenza nel procedimento camerale n. 35/2012 V.G. R.G.

Tag
Diritti, Identità di genere
Tipologia di documento
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