Corte d’Appello di Torino, sezione famiglia, decreto del 29 ottobre 2014


Descrizione

La sentenza trae origine da una vicenda, ampiamente dibattuta pubblicamente e mediaticamente, che coinvolse due donne, sposatesi legalmente in Spagna, divorziate in seguito e genitrici di un bambino concepito tramite fecondazione eterologa. Secondo la legge italiana, solamente la madre che aveva portato a termine la gravidanza poteva essere considerata come tutore. In seguito al ricorso dell’altra donna, la Corte d’Appello di Torino giunse alla seguente conclusione: l’atto di nascita di un minore nato all’estero da una coppia di donne italiane, a seguito di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo con formazione dell’embrione con gameti di una delle donne e sperma di un donatore anonimo e successivo impianto nell’utero della partner, può essere trascritto in Italia poiché l’art. 33 legge n.218/1995 inibisce al giudice italiano di sovrapporre accertamenti sulla validità di un titolo valido per la legge nazionale del rinvio, nonché poiché difetta ogni contrarietà ai principi di ordine pubblico, da valutare comunque tenendo conto dell’interesse del minore a garantire la copertura giuridica ad una situazione di fatto di genitorialità sociale già esistente.

Tag
Diritti, Famiglie plurali, Omogenitorialità
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genitori, pubblica amministrazione e volontariato
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